DOCUMENTO N. 829
20 gennaio 1675
Dovendosi riportare il consenso dai signori minori Bossi
figli ed eredi del fu signor Simone Bosso come pretesi chiamati nel
fedecommesso del fu signor Gio. Stefano Bosso seniore per la casa già venduta
dall’infrascritto signor Gio. Stefano Bosso seniore insieme con il fu signor
Carlo Antonio suo padre per il quale consenso si deve dare a detti signori
minori quella ricognizione in contanti che verrà dichiarata dall’illustrissimo
signor conte Questore Filippo Archinto, come poi anche in seguito riportare
quelle dispense dal Senato eccellentissimo che saranno stimate necessarie per
la totale franchezza del contratto, e casa come sopra venduta al fu signor
Ambrogio Frascone, che a questo anche a nome dei suoi signori fratelli, come da
pubblici istrumenti ai quali&
E però pretendendosi dai suddetti signori Frasconi che tal
spesa s’aspetta in tutto a detto signor Bosso come concernete l’assicurazione
di detta vendita e così cauzione di quella, e all’incontro esso signor Bosso
pretendesse che questa in tutto si dovesse fare da signori Frasconi anche per
intelligenza e convenzione preceduta, lo che pure dai medesimi signori veniva
impugnato; quindi per troncare le liti con l’interposizione d’amici comuni
hanno amicabilmente concordato, convenuto e composto in quella miglior forma,
che di ragione possa sostenersi.
Che detti signori Frasconi abbino a sborsare in conto del
prezzo di detta casa che ancor resta a detto signor Bosso lire 575 imperiali
quelle pagando a detti signori minori per riportare tal consenso quando da
detti signori Frasconi sia stimato bisognevole o altrimenti disponendolo nel
riportare tali dispense, saranno giudicate bisognevoli, o altra sorte di
dichiarazione con la quale o quali resti totalmente assicurato detto contratto
e queste lire 575 da pagarsi per detti signori Frasconi addetto prestante
prezzo come sopra dovranno essere per tutto quello si possa per la suddetta
causa pretendere da detti signori Frasconi, a causa di detto consenso e
dispensa da pagarsi per detti signori Frasconi sopra detto restante prezzo come
sopra e dai medesimi caricare in porzione di detto signor Bosso come venditore
conseguentemente supposto obbligato come sopra e nel rimanente dovranno essere
tenuti essi signori Frasconi a supplire in tutto quello possa bisognare, e
possa essere di più concordato nella causa suddetta di detto consenso e come
sopra dal suddetto illustrissimo signor conte Archinto come anche per riportare
dette dispense derogatorie, a causa solamente di detto consenso, e supposto
fedecommesso, e tutto ciò anche dovranno eseguire a titolo di qualsivoglia
intelligenza, scrittura o comunicazione che da oggi indietro potesse essere fra
esse parti seguito niuna eccettuata, quale o quali per tenore del presente
dovranno restar annullate, scancellate e di niuna forza perché così vicendevolmente
convengono, e promettono, e si obbligano rispettivamente anche con special
giuramento di non contravvenire.
Quali consensi e dispense come sopra riportate che saranno,
siccome altra per la dote della signora Livia Bossa moglie di detto signor Gio.
Stefano contraddicente nel giudizio alle cride già dichiarate a fine se li
possa pagare il dichiarato quale dispensa dovrà essere riportata a spese del
detto signor Bosso solamente e non sopravvenendo altro legittimo impedimento
convengono che il restante prezzo di detta casa, levato il dichiarato a favore
…
Ecc. ecc
DOCUMENTO N. 831
Per tenore del presente scritto, che abbia forza di solenne
scrittura, prorogo io sottoscritto Longho ai signori Gio. Stefano e Alfonso
fratelli Bossi il patto di grazia loro concesso per redimere i loro beni di
Robecchetto e parti circostanti, da loro e dal fu signor Carlo Antonio loro
padre venduti al signor dottor collegiato Giacomo Corio sottomessa persona del
signor Giuseppe Maria Imbonati figlio licenziato del signor Carlo, a cui sono
io infrascritto successo e ciò per anni tre prossimi a venire, qual proroga
faccio con la condizione, come si sono offerti detti signori fratelli di farmi
avere al termine d’un anno prossimo a venire dai signori Frasconi quel fitto di
casa annesso alla mia, dove abito per dirittura al lungo lateralmente a man
sinistra subito dentro della porta della mia casa, sito consiste in una stalla
verso strada, sito contiguo, che serva a detti signori Frasconi per rudera,
altre volte transito di porta parimenti verso strada in un camerino e altro
transito per andare a detta strada, suo corridore superiore con altro luogo
annesso e finalmente come in fatti, e così con la suddetta condizione e non
altrimenti ho fatto e faccio detta proroga ai suddetti signori fratelli, perché
altrimenti non intendo averla fatta e il prezzo del detto sito dovrò pagarlo io
a detti signori Fiasconi in quella quantità che sarà arbitrata da due amici
comuni e da un ingegnere confidente delle parti, o si concerterà fra noi medesimi.
E in fede.
Sottoscritto io Carlo Ambrogio Longho prorogo nel modo e con
le condizioni come sopra e non altrimenti, e senza mai mi possa opporre da
detti signori fratelli l’eccezione non essere tenuti al fatto d’altri, ne
quello starà il loro mano, perché così è la mia intenzione e non altrimenti,
come sopra.
Sottoscritto Carlo Canotti Posterla pubblico notaio di
Milano.
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