DOCUMENTO N. 820
27 marzo 1630
TESTAMENTO DEL SIGNOR GIO. STEFANO BOSSI FU GEROLAMO che
istituisce erede il ventre pregnante della signora Bianca Baliona.
Sicut infra habetur in abbreviaturis instrumentorum per nunc
quondam d. Augustinum Tuanum olim publicum Mediolani notarium et causidicum
collegiatum confectum videlicet.
Nel nome del Signore l’anno corrente dalla Sua Natività
milleseicentotrenta indizione decima terza il giorno di mercore ventisette del
mese di marzo, circa una hora di notte, essendo accese tre candele, quali fanno
chiara luce[1].
Desiderando e volendo io Gio. Stefano Bosso nobile milanese[2] del già signor Gerolamo abitante in P.C.P.S.
Marcellino di Milano, per grazia di Dio
Signor Nostro sano di mente ed intelletto ed anche del corpo, provvedere
all’eredità ed ai beni miei, conforme quello che al presente inclina l’animo
mio ancora non … qualsivoglia altri testamenti e codicilli, donazioni per causa
di morte e ultima volontà, da questo giorno inclusivamente addietro da me fatti
e ricevuti tanto da voi notaio infrascritto quanto ancora da qualsivoglia altri
notai, imperocché voglio che tutti quelli restino estinti e … per non fatti, e
che in presente …..
Ho deliberato di fare come faccio il presente mio testamento
…
Umilmente supplico Nostro Signore si degni perdonarmi i miei
peccati e concedere salute eterna all’anima mia.
Di più comando ai miei eredi e li obbligo a restituire tutto
quello si trovasse pervenuto in me ….
Voglio che il mio corpo quando sarà separato dall’anima mia[3] sia
accompagnato alla Chiesa di S. Marcellino da dodici reverendi preti, con le torchie
accese di peso di libbre 4 per ciascuna et ivi sepolto nel sepolcro dei miei
antenati, quando però in essa chiesa allora non si trovi fatto altro sepolcro
sotto nome mio, poscia che trovandosi fatto detto nuovo sepolcro, in tal caso,
voglio che detto mio corpo sia riposto in quello[4].
Che subito dopo mia morte si celebrino mille cinquecento
messe da morto in aiuto dell’anima mia, cioè nella detta Chiesa di S.
Marcellino quel maggior numero d’esse messe che sia possibile e della rimanente
parte nella Chiesa dei Padri Riformati, chiamati di S. Maria del Giardino in
Porta Nuova, parte nella Chiesa dei reverendi Padri Carmelitani Scalzi, posta
tra Porta Cumana e Porta Nuova, parte nelle due Chiese dei Reverendi Padri
Cappuccini, una delle quali è posta in Porta Vercellina e l’altra è situata in
Porta Orientale, parte nella Chiesa di S. Antonio in Porta Romana, parte nella
Chiesa di S. Alessandro in Porta Ticinese, e parte nella Chiesa di S. Maria
Segreta dei reverendi Padri della … Somasca in Porta Cumana ossia Porta
Vercellina, parte nella Chiesa di S. Maria chiamata della Fontana fuori di
detta Porta Cumana, parte nella Chiesa di S. Maria del Carmine in detta Porta
Cumana, parte nella Chiesa di S. Marco, parte nella Chiesa di S. Maria degli
Angeli chiamata di S. Angelo, parte nella Chiesa di S. Maria della Pace, parte
nella Chiesa di S. fedele, parte nella Chiesa della beata Vergine Maria
chiamata la Madonna del
Castello, parte nella Chiesa di S. Simpliciano, parte nella Chiesa di S.
Barnaba, quali tutte chiese sono poste in questa città e che tutte le suddette
messe millecinquecento si celebrino agli altari privilegiati per i defunti
nelle suddette chiese debitamente refferendo e che la loro celebrazione si
compia quanto prima sia possibile, mediante l’elemosina di soldi venti
imperiali per la celebrazione di ciascuna delle messe.
Che nella suddetta Chiesa di S. Marcellino il primo giorno
che immediatamente seguirà dopo mia morte si celebri ancora un ufficio da morto
per salute dell’anima mia senza alcuna pompa, salvo che nella tomba si mettano
otto torchie di lire quattro per ciascuna e a tutti gli altari della chiesa due
candellotte da sei once ciascuna e ciò sempre oltre le suddette messe.
Inoltre lascio al Capitolo dei Signori Quaranta della Croce
di S. Pietro Martire, tra i quali sono aggregato anche io testatore, lire 600
imperiali, da essere pagate nella mani del Tesoriere d’esso Capitolo nel
termine d’anni 5, che immediatamente seguiranno dopo mia morte, d’essere
convertite alle opere pie o in altro come meglio giudicheranno detti Signori
Quaranta.
Di più aggravo l’erede mio a pagare per elemosina e
suffragio dell’anima mia e nel termine d’anni uno dopo mia morte … monasteri,
chiese et luoghi pii debitamente refferendo le infrascritte somme di denari
cioè.
Primo al Monastero di S. Maria chiamata del Giardino in
Porta Nuova lire 100 imperiali.
Secondo al Monastero dei reverendi Padri cappuccini in Porta
Orientale lire 100 imperiali.
Terzo al Monastero dei reverendi Padri Cappuccini in Porta
Vercellina lire 100 imperiali.
Quarto al Monastero delle Reverende Madri Cappuccine in Porta
Tosa lire 100 imperiali.
Quinto al Monastero dei reverendi Padri Carmelitani Scalzi
in Porta Nuova lire 100 imperiali.
Sesto la Monastero
dei reverendi Padri gesuiti di S. fedele lire 100 imperiali.
Settimo al Monastero dei reverendi Padri … degli Infermi
chiamati della … in Porta Vercellina Parrocchia di S. Maria Pedone lire 100
imperiali.
Ottavo al Monastero dei reverendi Padri dell’Ospedale …
chiamati frati Fatebenefratelli in Porta Nuova Parrocchia S. Bartolomeo lire
100 imperiali.
Nono al Monastero chiamato della Madonna della Fontana fuori
Porta Cumana lire 100 imperiali.
Decimo al Monastero delle donne rimesse al S. Crocifisso
nella Contrada di S. Pietro in campo Lodigiano lire 100 imperiali.
Undici all’Ospedale dei Poveri mendicanti chiamati della
Stella in Porta Vercellina lire 100 imperiali.
Desiderando ad ogni buon fine che le suddette elemosine dovranno
cadere in luogo delle altre che solevo fare ai detti parte in legna da fuoco e
parte in altro.
Di più aggravo l’erede mio a pagare l’elemosina di lire 100
imperiali nel termine d’anni due dopo mia morte da distribuirsi per elemosina
tra i più poveri della detta Parrocchia di S. Marcellino ad arbitrio dei
signori miei fratelli e moglie, o ad uno d’essi in mancamento dell’altro, e in
mancamento d’essi ad arbitrio degli infrascritti signori Piori e Deputati del
Luogo Pio di S. Corona di questa città.
Aggravo ancora l’infrascritto mio erede a pagare lire 600
imperiali nel termine d’anni quattro dopo la mia morte per l’elemosina da
convertirsi in maritare sei pute vergini povere con dargli lire 100 imperiali
per ciascuna, l’elezione delle quali sarà della signora Clara Maria Arrigoni
mia moglie, e in lei mancamento dell’illustrissimo e reverendissimo signor
Aluigi Bosso fratello mio osservandissimo, e in mancamento d’ambo essi, tal
elezione sia dei suddetti Signori Priori e Deputati di S. Corona, e ciò parimenti
in aiuto dell’anima mia.
Ordino ancora che ogni volta alcuno avesse ricorso dal suo
curato lamentandosi d’aver patito danno per causa della caccia chiamata
sonaglione da me o a mio nome fattasi sopra qualsivoglia beni e tal lamentante
nella lui confessione affermerà questo al detto suo curato, e che dopo esso
curato in sua coscienza faccia fede del danno patitosi da quello che aveva
fatta detta lamentela, voglio e comando che il mio erede subito paghi detto
danno a quello che avrà patito conforme alla detta fede che in coscienza sua
farà detto curato.
Voglio e comando che siano pagate a Catterina Diana ad ogni
lei richiesta lire 300 imperiali per provvedere ai suoi bisogni.
Parimenti comando che M.R. Bernardino Ciaciaguerra sia
mantenuto in casa mia, nella misura si è osservato per il passato, cioè datogli
gli alimenti opportuni del mangiare e bere e dormire, con più scudi 48 da lire
6 imperiali ogni anno e inoltre fra 4 anni prossimi dopo mia morte gli si
paghino lire 300 imperiali una sola volta in ricognizione dei suoi benemeriti,
mentre però che vada perseverando nella celebrazione della sua messa tutti i
giorni, applicando il suffragio di quella in aiuto dell’anima mia e di quella
della signora mia consorte, ed anche delle anime di tutti i miei parenti e
altri defunti della mia cara Famiglia Bossi, sepolti nella detta chiesa di S.
Marcellino, e anche attenda ai carichi soliti conforme al passato.
Voglio inoltre che alla molto illustre e molto reverenda
signora donna Angela Margherita Bossi mia sorella osservandissima si paghino
lire 200 imperiali ogni anno anticipatamente sino vivrà naturalmente, e ciò
oltre alla solita annuale pensione, tanto dei denari quanto delle tre brente di
vino, due delle quali sono di vino bianco e una di vino rosso.
Ordino ancora che alla reverenda suor Jacinta Piona, qual è
collocata nel detto Monastero chiamato del Santissimo Crocifisso le si paghino
lire 30 imperiali ogni anno anticipatamente finché vivrà naturalmente e questo
per elemosina.
Curando similmente che quanto prima sia possibile dopo mia
morte si facciano i conti di tutti i massari dei miei beni e che si rimetta
loro e si condoni tutto il debito si troveranno avere con me nell’anno della mia morte, escluso
l’addietro, e non compreso le sementi, scorte e agiutorio masserizio quali
riservo al mio erede.
Di più ordino come sopra, che oltre alla dotazione da me
fatta alla Chiesa di S. Stefano nel luogo di Brusuglio pieve di Bruzzano ducato
di Milano in conformità del Breve Apostolico concessomi da Sua Santità e al contenuto
nel juspatronato di donazione fra vivi e patti e convenzioni seguiti tra i
signori Priore e Deputati del Luogo Pio della Carità di questa città per una
parte e me per l’altra ricevuto dal signor Antonio Crivello notaio pubblico di
Milano, e anche del … Pio Luogo l’anno 1629 o come in fatti, si celebri
solamente la festa d’esso S. Stefano in ciascun giorno di terzo d’agosto ogni
anno sino in perpetuo, al quale effetto voglio si piglino sei dei reverendi
padri sacerdoti del suddetto Monastero della Madonna della Fontana di Porta
Cumana, quali debitamente refferendo celebrino la loro messa alla mattina e poi
il Vespero dopo pranzo all’ora debita, e assistano alle altre funzioni
spirituali in essa Chiesa detto giorno,e che ai suddetti reverendi sacerdoti e
altri che assisteranno alle suddette funzioni spirituali detto giorno se li somministri
del desinare convenientemente, conforme il solito.
D più voglio che nella suddetta Chiesa di S. Stefano si
mantenga accesa la candela o una lampada tutti i giorni del sabato e anche
tutti i giorni della vigilia e tutti i giorni della solennità di S. Stefano che
si celebra il 26 dicembre.
Comando ancora che ad ogni richiesta del detto illustrissimo
signor Aluigi Bosso gli siano pagatele lire 6.000 imperiali coi suoi interessi
che gli devo per la possessione del luogo di Robecchetto nella pieve di
Dairago.
Comando ancora che quanto prima si attenda alla perfezione
della mia cappella posta nella detta Chiesa di S. Marcellino, con porvi ancora
un’ancona con sopra l’effigie della Beatissima Vergine chiamata di Loreto, alla
quale assistino da una parte l’effigie di S. Stefano e dall’altra quella di S.
Gerolamo, e che alla detta Cappella si celebri una messa cantata con la musica
ogni giorno della Annunciata della beatissima Vergine, e di più di mantenga
accesa la lampada ogni giorni di sabato e di tutte le vigilie e delle feste
dedicate ad onore della B.V., e finalmente subito sarà perfetta detta Cappella
si paghino lire 1.200 imperiali ai Priori e Scolari della Scuola del Santissimi
sacramento eretta nella detta Chiesa di S. Marcellino, quali nell’atto del
pagamento d’esse lire 1.200, e a contemplazione del godimento loro obblighino
detta Scuola e beni di quella in forma
valida a far celebrare essa Messa cantata ogni anno come sopra, e alla
manutenzione della suddetta lampada accesa i tempi sopra espressi e anche alla
manutenzione della cera e della musica nel suddetto giorno dell’Annunciata, e
all’ornamento della Cappella in tal giorno.
Lascio inoltre a detto monsignor Aluigi Bossi e alla
suddetta signora Clara Arrigoni l’usufrutto generale di tutti i miei beni ed
eredità, sino che naturalmente vivranno e in mancamento dell’uno succeda
l’altro nel tutto anche senza obbligo di far alcun inventario, né di render conto alcuno con che
però durando il detto usufrutto sostengano
i carichi annuali spettanti ad essa mia eredità e beni.
E quali signori
Aluigi e Clara Arrigoni deputo in tutori, e finita la tutela, curatori generali
dell’erede, eredità e beni miei, senza obbligo di dare alcuna sicurtà dalla
quale quando sia espediente li libero come anche libero del rendimento del
maneggio, e .. ancora per rispetto di quello si potesse dire omesso o negletto.
Caso poi che ambi essi signori Aluigi e Clara mancassero
durando la suddetta tutela e cura in loro mancamento ho eletto ed eleggo tutori
e finita la tutela curatori dei detti eredi, eredità e beni miei i suddetti
signori Priore e Deputati di S. Corona che allora saranno, sino che detto mio
erede avrà compiuto l’età sua d’anni venti, e che mentre essi signori Priore e
Deputati sosterranno tale carico possano disporre della somma di lire 1.200
imperiali ogni anno da levarsi dai frutti di detta mia eredità, e quella
convertire nelle elemosine, ovvero in altre opere pie, come meglio a loro sarà
in gusto.
Ordino ancora che quando detta signora Clara volesse
rimaritarsi, o non le piacesse abitare nella detta mia casa di nostra
abitazione qua in Milano, in tal caso resti priva di quanto ho disposto a suo
favore nel presente testamento, e in luogo di quelli le siano pagate lire 6.000
imperiali, a contemplazione del prezzo della dote, e altro destinato, per uso e
ornamento suo, e pervenuto alle mie mani oltre però la dote e aumento da me
costituitole e fattole, e alle miei altre gioie e ori e ogni altro destinato a
caso e per ornamento d’essa signora Clara, quale in virtù dello Statuto di
Milano acquista la moglie sopravvivente al marito senza figli di quel
matrimonio.
Dichiaro poi che quando detto signor Aluigi mio fratello
giudicasse che l’usufrutto dei miei beni et eredità non fosse bastante per
sostenere i carichi spettanti alla detta mia eredità, e anche a quello che
convenesse a Sua Signoria onorevolmente conforme allo stato suo, ovvero che
fosse espediente estinguere tali carichi o altri debiti spettanti alla detta
mia eredità, e che ciò non si potesse compire senza alienare di qualche parte
di essa mia eredità e beni sia lecito a detto monsignore Aluigi a suo piacere
et senza altra licenza e autorità vendere quella parte tanto de censi e redditi
annui quanto dei beni stabili che possiedo nel luogo e territorio di Garbagnate
pive di Bollate ducato di Milano e altrove che sarà in lui gusto, escludendo
però sempre, e in ogni caso, l’alienazione della suddetta mia casa di solita
abitazione qui in Milano e casino annesso alla scala maggiore di detta casa, e
ancora li beni che possiedo nel detto di Brusuglio e suo territorio, atteso che
questi corpi di beni voglio si conservino perpetuamente nel mio erede, e che
perciò non si possano mai alienare per qualsivoglia causa e accidente.
E in mancamento di detto monsignor Aluigi nei casi però
suddetti concedo l’istessa autorità a detti signori Priore e Deputati di S.
Corona sino durerà il carico di detta tutela et cura.
Lascio ancora per ragione d’insinuazione e con ogni altro
miglior modo a Bianchina Baliona madre del soprascritto ventre pregante la
somma di lire 4.000 imperiali, da esserle pagate al tempo del suo matrimonio
temporale o spirituale, e però voglio che nel termine di un mese, immediatamente
seguente dopo la mia morte dei migliori e più pronti effetti della mia eredità
si consegnino a partecipazione dei luoghi del Banco S. Ambrogio di questa città
dette lire 4.000 imperiali e in moneta di cambio ad effetto si convertino nella
dote temporale o spirituale della suddetta Biancha e che gli utili risulteranno
da esse 4.000 lire dopo la mia morte sino al matrimonio d’essa cadano a lei
beneficio, con dichiarazione che trovandosi la detta Bianca al tempo di mia
morte il presente legato s’intende compito ed estinto senza altra dichiarazione
di legge né di uomo.
Negli altri tutti miei beni mobili et immobili, ragioni,
crediti, azioni e nomi de debitori e qualsivoglia altri effetti che ho e al
tempo di mia morte lascerò ho instituito et instituisco erede mio universale,
nomina dolo, come lo nomino, con mia bocca propria, il ventre pregnante della
detta Biancha Bagliona e quello che nascerà da detto ventre pregnante mentre
però sia maschio e maschi da ipsa e per tutto il mese di luglio prossimo a
venire di questo anno corrente 1630, e che al sacro battesimo gli si metta nome
Gerolamo, in memoria del detto già signor mio padre, e voglio che quanto prima
sia possibile, dopo la sua nascita sia legittimato solennemente, acciò resti
abile e capace a tutta la successione dell’eredità e dei beni miei e ad ogni
altra persona tanto in virtù di testamento e ultima volontà, quanto ancora
senza testamento, e anche ad ogni altri onori, privilegi, prerogative, gradi e
dignità, come se veramente et realmente fosse procreato e nato di legittimo
matrimonio e perciò costituisco voi notaro procuratore irrevocabile a poter
ricercare et ottenere la suddetta legittimazione e a fare quanto sarà spediente
per tal effetto e dopo detto prima mio erede, gli ho sostituito et sostituisco
i suoi figli maschi legittimi e di legittimo matrimonio nati e procreati
E … d’essi egualmente e in mancamento loro i figlioli maschi
d’essi figlioli maschi legittimi e naturali nati e procreati di legittimo
matrimonio come sopra, e successivamente i suoi discendenti maschi, e
discendenti maschi d’essi discendenti maschi sino in infinito per stirpe però
sempre, e non già per testa e il mancamento dei maschi legittimi e come sopra
succedano in tutto come sopra i maschi e discendenti maschi legittimi sopra ai
maschi illegittimi, e con la prerogativa del grado e la reciproca sostituzione
d’essi, e tutto ciò ancora .. pupillarmente e per fedecommesso et con ogni
altro miglio modo ho potuto e posso.
Al qual effetto proibisco ogni obbligante e qualsivoglia
altro contratto e …, tanto fra vivi quanto i ultima volontà, dei beni ed
eredità miei, e di qualsivoglia parte loro, ancora per rispetto della legittima
Trebell., e falcidia, e ad ogni altra parte ancorché minima d’essi beni ed
eredità miei, e quando la suddetta proibizione perpetua non si potesse
estendere alla legittima, in tal caso proibisco obbligazione ed alienazione e
qualsivoglia altro contratto e distrato tanto fra vivi quanto i ultima volontà
anche per rispetto d’essa legittima, almeno sino che detto mio erede avrà compiuto
l’età sua d’anni trenta, atteso che mia volontà è che tutti i beni ed eredità miei si conservino nelle
persone debitamente refferendi, nominate tanto di sopra quanto abbasso sino in
perpetuo alla forma di questi mio presente testamento.
Quando poi dal suddetto ventre pregnante di detta Bianca
Bagliona, e nel suddetto termine nascesse solamente femmina, ordino che quella
sia battezzata sotto il nome di Clara e a quella al tempo del suo matrimonio
temporale se gli paghi la somma di lire 50.000 imperiali; mentre però osservi
le condizioni sottoscritte maritandosi poi spiritualmente, voglio che abbia
solamente quella dote ordinaria conforme agli ordini dei superiori
ecclesiastici, con gli altri soliti apparecchi con più l’annua pensione di lire
100 imperiali sino vivere naturalmente, e … oltre che in tanta parte dei miei
beni ed eredità, quanto compisca la somma di lire 50.000 imperiali succeda
Bianca figlia mia naturale e legittimata come per istrumento di essa
legittimazione rogato da voi notaio infrascritto all’ 9 settembre 1622 come in
fatti, la quale Bianca in detto caso l’ho nominata et nomino con propria mia
bocca in erede e per erede mia in tanta parte però solamente della detta mia
eredità e beni, quanto capisce la somma di lire 50.000 imperiali da esserle
pagata al del suo matrimonio temporale,
le quali però lire 50.000 imperiali voglio siano pagate a detta Bianca al tempo
del lei matrimonio temporale ancorché dal detto ventre pregnante della suddetta
altra Bianca Bagliona e nel detto termine nascesse maschio, come sopra, osservando
però anche essa Bianca figlia mia naturale nel maritarsi temporalmente le dette
sottoscritte condizioni, e quando detta Bianca figlia mia naturale legittimata
come sopra volesse maritarsi spiritualmente in tal caso voglio che abbia
solamente quella dote spirituale con suoi accessori conforme agli ordini come
sopra, con più l’annuale pensione di lire 100 imperiali durante sua vita
naturale, e non più oltre.
Ecc. ecc.
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