Torino, 5 luglio 1752
Al Signor Conte Castellani Tettoni podestà di Tortona.
Dopo le diverse provvidenze datesi per soccorrere il
Pubblico nelle ora passate indigenze di granaglie, ed impedire che venisse
aggravato da coloro, che, avendone riservati de fondi volevano approfittarsi
della penuria per ricavare un utile esuberante, convenendo pensare al mezzo
d'andare all'incontro d'ogni urgenza, qual potesse occorrere all'avvenire,
devesi questa ottenere colla rigorosa osservanza del disposto da Regi Editti de
27 giugno 1749 e 9 ottobre 1750; E non ostante che questa sia già stata a V.S. Ill.ma replicatamente raccomandata,
devo tuttavia incaricarla di prestarvi ogni possibile sua attenzione, per
quanto da lei dipende, e di eccitare i rispettivi Giusdicenti di codesti
Dipartimento a nulla omettere acciò con esattezza si eseguisca quanto sa
suddetti Editti viene prescritto.
Sebbene sia già trascorso il tempo, in cui si doveva con
manifesti ricordare al Pubblico l'obbligazione di fare le consegne di tutte le granaglie del primo e secondo raccolto, dovrà Ella con Sua Circolare raccomandare a Giusdicenti di prefiggere i termini delle medesime, e di nuovamente ricordarle allorché siane vicina la scadenza, acciò non vengano da alcuno scordate le consegne, ed affinché vi si possa procedere a debiti tempi dovrà Ella essere sollecita in ritirare dall'Ufficio delle Regie Finanze i Libri di Controbolle per rimetterli a predetti Giusdicenti, con inculcare a medesimi di usare tutta l'attenzione per ottenere che le medesime consegne si facciano fedelmente, il che dovranno accettare con far prontamente il confronto de libri come prescrive il paragrafo 14 del predetto Editto de 27 giugno 1749 per non ritardare la trasmissione de sommari, e riconoscere subito se vi siano contravvenzioni, con procedere si e come viene prescritto, dopo aver prese tutte le precauzioni per procurare l'osservanza de rispettivi obblighi relativi alle medesime consegne.
manifesti ricordare al Pubblico l'obbligazione di fare le consegne di tutte le granaglie del primo e secondo raccolto, dovrà Ella con Sua Circolare raccomandare a Giusdicenti di prefiggere i termini delle medesime, e di nuovamente ricordarle allorché siane vicina la scadenza, acciò non vengano da alcuno scordate le consegne, ed affinché vi si possa procedere a debiti tempi dovrà Ella essere sollecita in ritirare dall'Ufficio delle Regie Finanze i Libri di Controbolle per rimetterli a predetti Giusdicenti, con inculcare a medesimi di usare tutta l'attenzione per ottenere che le medesime consegne si facciano fedelmente, il che dovranno accettare con far prontamente il confronto de libri come prescrive il paragrafo 14 del predetto Editto de 27 giugno 1749 per non ritardare la trasmissione de sommari, e riconoscere subito se vi siano contravvenzioni, con procedere si e come viene prescritto, dopo aver prese tutte le precauzioni per procurare l'osservanza de rispettivi obblighi relativi alle medesime consegne.
Conoscendosi poi anche vieppiù necessaria una somma
vigilanza in far esattamente osservare il disposto
dal sovra citato Editto de 9 ottobre 1750, con cui sono proibiti li Maneggiamenti di granaglie, e si è stabilita la norma di commerciarle, resta quindi opportuno che V.S. Ill.ma rinnovi a predetti Giusdicenti l'obbligo di applicarsi ad eseguire quanto gli viene ingiunto in tale riguardo, e di prendere segrete notizie se in occasione del raccolto vengano accapparrate, od accumulate granaglie, come pure se da coloro, che sono soliti farne commercio si trascurassero le licenze da riportarsi in scritti, ma rispetto a queste deve Ella raccomandare che non si spediscano, salvo per quantità moderate, avendosi mezzo di rinnovarle, allorché siano esitati i fondi in esse specificati, ed obbligherà i predetti Giusdicenti a rimetterle in fine d'ogni mese le note di quelle che avranno spedite all'espressione de nomi de provvisti di esse, e delle quantità de rispettivi generi contenutivi, e farà V.S. Ill.ma pervenire dette Note a questa Segreteria di Stato.
dal sovra citato Editto de 9 ottobre 1750, con cui sono proibiti li Maneggiamenti di granaglie, e si è stabilita la norma di commerciarle, resta quindi opportuno che V.S. Ill.ma rinnovi a predetti Giusdicenti l'obbligo di applicarsi ad eseguire quanto gli viene ingiunto in tale riguardo, e di prendere segrete notizie se in occasione del raccolto vengano accapparrate, od accumulate granaglie, come pure se da coloro, che sono soliti farne commercio si trascurassero le licenze da riportarsi in scritti, ma rispetto a queste deve Ella raccomandare che non si spediscano, salvo per quantità moderate, avendosi mezzo di rinnovarle, allorché siano esitati i fondi in esse specificati, ed obbligherà i predetti Giusdicenti a rimetterle in fine d'ogni mese le note di quelle che avranno spedite all'espressione de nomi de provvisti di esse, e delle quantità de rispettivi generi contenutivi, e farà V.S. Ill.ma pervenire dette Note a questa Segreteria di Stato.
Eseguirà in somma dal canto Suo, e farà adempire da di lei
subalterni ad ogni incombenza appoggiatali
de sovra citati Regi Editti, acciò si ottenga il fine per cui si sono prescritte le consegne delle granaglie, e ne restano proibiti i cumuli, e conoscendo le conseguenze che ponno derivare dal trascurarsi questi provvedimenti userà la dovuta vigilanza per accertarsi se i Giusdicenti facciano il loro dovere per evitare, o procedere occorrendo contravvenzioni; che è di quanto mi occorre incaricarla mentre con perfetta osservanza mi riprotesto.
de sovra citati Regi Editti, acciò si ottenga il fine per cui si sono prescritte le consegne delle granaglie, e ne restano proibiti i cumuli, e conoscendo le conseguenze che ponno derivare dal trascurarsi questi provvedimenti userà la dovuta vigilanza per accertarsi se i Giusdicenti facciano il loro dovere per evitare, o procedere occorrendo contravvenzioni; che è di quanto mi occorre incaricarla mentre con perfetta osservanza mi riprotesto.
Di V.S. Ill.ma
F.to
..........
Torino, 9 agosto 1752
Al Signor Conte Castellani Tettoni Podestà di Tortona.
Ill.mo Signore Padrone Collendissimo,
in sequela del
pregiatissimo foglio di V.S. ill.ma del 5 di questo mese si è discorso col
Signor Conte Lanfranchi sull'affare del motivato ricorso dei Signori fratelli
del Signor Marchese Carlo Malaspina.
E si è lasciato inteso d'essersi per parte de medesimi
posteriormente presentata in aggionta una diffusa rappresentanza sottoscritta
da tre Signori Avvocati. Di consistere a di lui senso le difficoltà principali
nella circostanza di essersi da V.S. Ill.ma ordinata la provisionale a favore
della Signora Marchesa Balsama Malaspina in modo, che il peso di soddisfarla
ricadrebbe sulla massa del patrimonio di tutti e tre i fratelli. Che questa
stessa provvisionale poi quand'anche rimirar si volesse a mero carico del
Signor Marchese Carlo, assorbirebbe l'intiero reddito di ben due annate della
tangente stabilitagli nel Laudo, e che poi non consti nemmeno di qualche
legittimo mezzo canonico, che abbi dato luogo alla Signora Marchesa di
rimanersene lontana dal marito, e conseguentemente alla domanda di alimenti.
Rispetto alla divisione portata dal detto Laudo, d'insistere egualmente tutti e
tre i suddetti Signori fratelli Malaspina per l'esecuzione della medesima, ed
essersi da essi implorata la revisione si dell'ordinanza da V.S. ill.ma data in
questo proposito, quanto ancora all'altra concernente la sovraccennata provvisionale.
questo proposito, quanto ancora all'altra concernente la sovraccennata provvisionale.
Si è quindi espresso, che il tutto sarebbesi
diligentemente esaminato nel Consiglio nella sessione di lunedì prossimo, e che
non poteva egli prevedere quale fosse per esserne il sentimento.
E commendando distintamente l'informativa da V.S. Ill.ma
trasmessagli, ha finito con dire, ch'Ella potesse essere persuasa di tutta
l'attenzione possibile, e che ad ogni evento poi, quando l'affare avesse a
ritornare in Senato, ciò non dovesse farle specie veruna.
Queste sono le notizie, che sono al caso di darle nel
confermarle i sensi di quella divozione distinta, che invariabilmente mi
costituisce
di V.S. ill.ma
F.to
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