Il
sacerdote Giuseppe Limido fu Gerolamo curato coadiutore d’Azzate rispetto alla
di lui vertenza col nobile e illustrissimo Signor D. Antonio Bossi consegna
all’illustrissimo e reverendissimo mons. Vicario civile le seguenti memorie,
cioè:
Oltre
il domandato negli atti della causa pendente, egli è creditore verso detto illustrissimo Signor Bossi per importo di tante asse
vendute fin dall’anno 1764 o come in fatti d’accordo con lo stesso nob. D.
Antonio di lire 7.
Il
detto Signor D. Antonio rispetto all’obbligo che egli ha come quelli che fa
lavorare terreno in casa tenendo casa aperta con fattore e di pagare ogni anno
al parroco uno stara di segale, altro di miglio ed uno stara di vino come dalla
fondiaria e come dalla pratica delle chiese, e non avendo detto Sig. D. Antonio
dopo che in presso del beneficio il presentaneo curato coadiutore pagato altro
che il vino per li primi quattro anni, deve sei stara segale, sei di miglio e
due vino.
Inoltre
si prega degli opportuni provvedimenti per il tratto successivo.
Di
più essendo morto in Azzate un prete agente del detto Signor D. Antonio Bossi,
il quale mi ha promesso, che avrebbe pagato il funerale del defunto agente,
essendo presente il speciale d’Azzate per concorso del funerale.
Che
l’azione del M.R. Sig. Coadiutore di conseguire la primizia de frutti da
massari e pigionanti, secondo l’immemorabile antichissima consuetudine, quale
si deve unicamente attendere in questi casi è sempre stata azione personale.
Che
D. Antonio Bossi deve costantemente credere che detto Sig. Coadiutore abbi
esatto a suo tempo, cioè dal 1764 in avanti, da nominati
conduttori de beni quel tanto che a lui s’aspetta per detto titolo di primizia.
Che
il padrone dei fondi non è mai stato secondo detta consuetudine costituito nel
passivo possesso di dover pagare la detta primizia a scarico de detti
conduttori.
Che
in ogni caso detto D. Antonio non si deve mai dire debitore di tal primizia
avendo due fratelli laici, cioè il dottor collegiato D. Gio. Battista e D.
Francesco, quali possidenti pro indiviso.
Che
fra loro tre fratelli pende giudizio della famiglia ..... davanti al Senato.
Che
il Ministro Delegato per le imminenti
divisioni e l’ill.mo Sig. Senatore Santucci avanti del quale domandano d’esser
convenuti come loro giudice competente.
Che
in caso diverso protestano d’aver ricorso al Principe, trattandosi di una
novità pregiudiziale ai sudditi di S.M.
D’ordine
dell’illustrissimo e reverendissimo Monsignor Don Paolo Manzoni dottore
dell’una e dell’altra legge, protonotaio apostolico, canonico ordinario della
chiesa Metropolitana e della Curia Arcivescovile di Milano, Vicario Civile.
Ad
istanza del nobile Signor Molto Reverendo D. Antonio Bossi principale e sempre
salva e con protestazione delle spese.
Si
avvisa il Molto Reverendo Signor. Giuseppe Limido curato coadiutore della
chiesa parrocchiale d’Azzate, qualmente nel termine di giorni sei prossimi
futuri dopo poi debba con effetto aver pagato a detto Molto Reverendo nobile Signor
supplicante lire trentuna soldi dieci imperiali dovutegli per causa di spese
giudiziali nelle quali è stato condannato detto Signor Monendo dall’istesso
egregio Signor Podestà di Varese e tassa fatta al Signor dottor Ottavio
Castiglione notaio di Milano, e di pilastro da prodursi se occorrerà e oltre le
spese e altrimenti passato detto termine e non fosse detto pagamento si passerà
per detta somma in di lui pregiudizio ad eseguirsi qualunque mandato esecutivo
che adesso per allora si è rilasciato e rilascia. Et de huius.
Datum
Mediolani die veneris quarta mensis septembris 1767 ex pallatio
archiepiscopali.
E
compaia ancora dentro detto termine ad eleggere il di lui domicilio in questa
città di Milano, dove possa citarsi, altrimenti si eleggeranno, come adesso per
allora si eleggono le valve del Palazzo Arcivescovile per di lui ..., alle
quali.
F.to
D. Manzoni Vicario Civile
F.to
Del Frate J.C. e C.
1767 die Jovis decima mensis Septembris
Mihi
not. infr. retulit Emanuel Pedrettus pubbl. com. Mediolani ser. incola Ditionis
Var. Status sue C.S.S. D. Ducis Mutinae per se die hodierna mane ex ordine et
ad instantiam de quibus retro ivisse domus hab. retroscripti ad M.R. Joseph
Limiti sit. in loco Azzati plebis Sepris Superioris Varisii ubi personaliter
reperto in domo per eum habitata qua paroco coadiutore eiusdem loci copiam unam
retroscriptae monitionis dierum sex signat. Et
controscript. ut .. inthimasse, dedisse, ac reliquisse aliaque egisse prout et
ita.
J.C.
Joannes Evangelista Cabiatus publicus de Collegio Mediolani Notarius ....
Publico
serv. Fideliter recepit et pro fide.
(Questione
di primizia esaminata e giudicata da Pietro Riva fra il fu Coadiutore Bizzozero
e Limido di Azzate).
Motivi
dell’arbitramento del giorno 25 fruttidoro dinanzi della R.C. fra i cittadini
Coadiutore Curato Giuseppe Limido ed il sacerdote Felice Bizzozero sulla da
questi pretesa esenzione dal pagamento della consueta primizia di ragione della
Cura di Azzate.
Questa
annua prestazione incombente ai parrocchiani è dovuta al Parroco in una
determinata ed eguale quantità senza riguardo alli ... maggiore o minore
prodotto ...
De
rispettivi fondi, anzi dovuta anche da chi non possedesse alcun fondo da
stabile, è un debito meramente personale famigliare di tutti i Parrocchiani
distinti nelle tre classi di gentiluomini comunque non possessori, di massari e
di pigionanti; venendo però questi ultimi meno facoltosi dei gentiluomini, e
componenti una famiglia men numerosa di quella rappresentata dai massari,
tassato in una minor quantità.
Viene
infatti una tal prestazione comunemente denominata e quantificata personale, e
sacramentale, come elemosina dovuta dalla persona senza riguardo ad alcun fondo
al proprio parroco in correspettività della cura delle anime, e del ministero
de’ sacramenti.
Vengono
i chierici, non meno dei laici, incontroversamente compresi nella classe dei
parrocchiani, come pars populi saecularis viventis sub parrocho, cum recripoca
necessitate administrationis, ac receptionis sacramentorum, quae eccelsiastici
viventes in territorio eiusdem parrochiae independentes a parrocho recipere non
possunt.
Cosicché
per ora è minore nei medesimi chierici questa correspettività della reciproca
obbligazione.
Alla
ragione naturale aggiungesi la positiva speciale disposizione delle leggi, e
l’unanime sentimento dei loro interpreti.
Non
fa però bisogno di riferirli distintamente, come concordi in sostanza alla
dottrina
Del
card. De Luca il quale inesivamente al suddetto principio insegna
......
......
(non
si trascrive).
N.
738
Azzate,
4 novembre 1765
Angela
Maria Ghiringhelli rinunciò a favore di Antonio Francesco Bossi dell’utile
dominio di una possessione di spettanza del Coadiutore pro tempore di Azzate.
Il
rev. Giuseppe Limido figlio di Gerolamo, coadiutore della Chiesa Parrocchiale
di Azzate, riconosce come enfiteuta il predetto Antonio Francesco Bossi.
La
possessione, parte vigna e parte zerbo, è situata nel territorio di Brunello,
denominata la Serra cui fanno coerenza a
mattina brughiera; a mezzogiorno gli eredi di Giuditta Bossi; a sera la
Parrocchiale di Gazzada e a monte la
Causa Pia Frasconi.
Promemoria.
Non
avrebbe creduto D. Gio. Battista Bossi giudice al segno del Gallo che dovessero
essere accolte fuori della via giudiziale le nuove pretese del M.R. Signor
Curato Coadiutore di Azzate, massime che sono totalmente estranee dal già da
lui dedotto negli atti, ciò nonostante per quella profonda venerazione che
professa all’illustrissimo e reverendissimo Vicario Manzoni a gloria della pura
verità risponde il detto Bossi.
Essere
verissimo che le allegate asse furono comperate dal prete D. Mario Cetti allora
agente del suddetto Bossi nel prezzo di lire 7, ma essere altresì vero e
costante che furono dal medesimo Cetti al detto Coadiutore pagate nell’allegato
anno 1764 come risulta da annotazione fatta a libro dal predetto Cetti, quale
per maggior confusione di detto Signor Coadiutore occorrendo si produrrà detto
libro per essere questi ad Azzate.
Tanto
più poi si manifesta la mala fede di detto Signor Coadiutore da che finché
visse detto D. Mario, né dopo la morte del medesimo ne ha mai richiesto le
asserite lire 7 fino al giorno d’oggi, sapendo benissimo d’essere stato
realmente soddisfatto.
Avvenne
la morte di detto D. Mario al principio di marzo dell’anno 1765 ed avendo fra
le altre cose lasciato un credito di lire 94 circa verso di detto Coadiutore,
venne egli sopra di ciò interpellato ed accordò d’essere debitore di detta
somma, offerendosi a compensarla colle spese funerarie di detto D. Mario, le
quali essendo state
convenute in lire 105 circa compensate le suddette lire 94
fu del restante detto Coadiutore intieramente soddisfatto; di tal fatto pure
occorrendo, se ne proveranno le giustificazioni; frattanto riescono al detto
Bossi troppo scandalose simili pretese, massime dopo un sì lungo silenzio, e
siccome sono state realmente soddisfatte; così fu credere con ciò il detto Signor
Coadiutore d’aver obbligato il carattere di parroco, non meno, che di
cattolico.
Quanto
poi all’altro preteso credito verso di detti fratelli Bossi di segale, miglio e
vino a titolo di primizia; il non averlo detto Signor Coadiutore dedotto
giudizialmente come ha fatto degli altri suoi sognati crediti, dà con ciò
manifestamente a conoscere, che non aveva alcun fondamento, a cui appoggiarlo.
Fin
a tanto che visse il comune padre dei suddetti fratelli Bossi, siccome egli
abitava per la maggior parte in Azzate, così fu da lui pagata al Coadiutore per
tempora la corrispondente primizia.
Da
D. Antonio e fratelli Bossi però, che risiedono per la maggior parte dell’anno
in città, come mai si potrà pretendere una tale primizia? Forse perché lasciano
una persona alla custodia della loro casa di Azzate, dovrà perciò dirsi che
tengono casa aperta, e per conseguenza, che sono obbligati alla primizia?
Questa sarebbe una patente novità opponendosi totalmente alla pratica di tutti
gli altri compadroni, quali per caso simile non hanno mai pagata veruna
primizia.
Aggiunge
detto Signor Coadiutore che si faccia lavorar terreno in casa, senza spiegarne
il quantitativo; non ha però difficoltà di confessare
il detto Bossi, che
questo si riduce a 6 o 7 pertiche quali ha fatto lavorare a mano principiando
dall’anno prossimo scorso 1767, di cui non si ritira di pagare quella
corrispondente primizia che verrà arbitrata dal suddetto illustrissimo Vicario
Manzoni fin a tanto che detto terreno continui a lavorarsi in casa.
Non
ha altresì difficoltà di confessare il medesimo Bossi ad aver fatto lavorare
per alcuni mesi in casa il terreno tenuto in affitto dal massaro Giudice (del
cui asserito debito ingiustamente pretese detto Signor Coadiutore negli atti di
caricarne il detto Bossi) detto terreno però poco dopo fu affittato ad altro
massaro, siccome però dal sin qui detto risulta chiaramente l’ingenuità di
detto Bossi, così fassi egualmente manifesta l’idea torbida e litigiosa di
detto Signor Coadiutore, quale non può negare di essere debitore al detto Bossi
di lire 31.10 per causa di spese giudiziali nelle quali è stato condannato
dall’egregio Signor Podestà di Varese, come consta dalli atti fatti vanti l’illustrissimo
Vicario Manzoni, al quale non ostante le ragioni premesse ù, ed il già dedotto
negli atti, tanto detto D. Antonio come il detto D. Gio. Battista fratelli
Bossi intieramente si subordinano per quell’onesto temperamento, che l’istesso
illustrissimo Vicario stimerà conveniente.
Il
sacerdote Giuseppe Limido curato coadiutore d’Azzate rispetto alla di lui
vertenza col nobile e illustrissimo Antonio Bossi consegna all’illustrissimo e
reverendissimo monsignor Vicario civile le seguenti memorie, cioè:
Oltre
l’addimandato negli atti della causa pendente, egli è creditore verso detto
illustrissimo Signor Bossi per importo
di tante asse vendute fin dall’anno 1764 o come in fatti d’accordo con lo
stesso nob. D. Antonio di lire 7.
Il
detto Signor D. Antonio rispetto all’obbligo che egli ha come quelli che fa
lavorare terreno in casa tenendo casa aperta con fattore e di pagare ogni anno
al parroco uno stara di segale, altro di miglio ed uno stara di vino come dalla
fondiaria e come dalla pratica delle chiese, e non avendo detto Signor D.
Antonio dopo che in presso del beneficio il presentaneo curato coadiutore
pagato altro che il vino per li primi quattro anni, deve sei stara segale, sei
di miglio e due vino.
Inoltre
si prega degli opportuni provvedimenti per il tratto successivo.
Di
più essendo morto in Azzate un prete agente del detto Signor D. Antonio Bossi,
il quale mi ha promesso, che avrebbe pagato il funerale del defunto agente,
essendo presente il speciale d’Azzate per concordo del funerale.
Gesualdo
Limido
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|--- Alfonso Limido
L’8 gennaio 1846 vende a Carolina
Ferrario fu Gio. Antonio
maritata Limido pertiche 31.3 scudi 176.4. 4 (Vedi voltura n. 223).
maritata Limido pertiche 31.3 scudi 176.4. 4 (Vedi voltura n. 223).
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