martedì 23 febbraio 2016

FRASCONI AMBROGIO


DOCUMENTO N. 829

20 gennaio 1675

Dovendosi riportare il consenso dai signori minori Bossi figli ed eredi del fu signor Simone Bosso come pretesi chiamati nel fedecommesso del fu signor Gio. Stefano Bosso seniore per la casa già venduta dall’infrascritto signor Gio. Stefano Bosso seniore insieme con il fu signor Carlo Antonio suo padre per il quale consenso si deve dare a detti signori minori quella ricognizione in contanti che verrà dichiarata dall’illustrissimo signor conte Questore Filippo Archinto, come poi anche in seguito riportare quelle dispense dal Senato eccellentissimo che saranno stimate necessarie per la totale franchezza del contratto, e casa come sopra venduta al fu signor Ambrogio Frascone, che a questo anche a nome dei suoi signori fratelli, come da pubblici istrumenti ai quali&
E però pretendendosi dai suddetti signori Frasconi che tal spesa s’aspetta in tutto a detto signor Bosso come concernete l’assicurazione di detta vendita e così cauzione di quella, e all’incontro esso signor Bosso pretendesse che questa in tutto si dovesse fare da signori Frasconi anche per intelligenza e convenzione preceduta, lo che pure dai medesimi signori veniva impugnato; quindi per troncare le liti con l’interposizione d’amici comuni hanno amicabilmente concordato, convenuto e composto in quella miglior forma, che di ragione possa sostenersi.
Che detti signori Frasconi abbino a sborsare in conto del prezzo di detta casa che ancor resta a detto signor Bosso lire 575 imperiali quelle pagando a detti signori minori per riportare tal consenso quando da detti signori Frasconi sia stimato bisognevole o altrimenti disponendolo nel riportare tali dispense, saranno giudicate bisognevoli, o altra sorte di dichiarazione con la quale o quali resti totalmente assicurato detto contratto e queste lire 575 da pagarsi per detti signori Frasconi addetto prestante prezzo come sopra dovranno essere per tutto quello si possa per la suddetta causa pretendere da detti signori Frasconi, a causa di detto consenso e dispensa da pagarsi per detti signori Frasconi sopra detto restante prezzo come sopra e dai medesimi caricare in porzione di detto signor Bosso come venditore conseguentemente supposto obbligato come sopra e nel rimanente dovranno essere tenuti essi signori Frasconi a supplire in tutto quello possa bisognare, e possa essere di più concordato nella causa suddetta di detto consenso e come sopra dal suddetto illustrissimo signor conte Archinto come anche per riportare dette dispense derogatorie, a causa solamente di detto consenso, e supposto fedecommesso, e tutto ciò anche dovranno eseguire a titolo di qualsivoglia intelligenza, scrittura o comunicazione che da oggi indietro potesse essere fra esse parti seguito niuna eccettuata, quale o quali per tenore del presente dovranno restar annullate, scancellate e di niuna forza perché così vicendevolmente convengono, e promettono, e si obbligano rispettivamente anche con special giuramento di non contravvenire.
Quali consensi e dispense come sopra riportate che saranno, siccome altra per la dote della signora Livia Bossa moglie di detto signor Gio. Stefano contraddicente nel giudizio alle cride già dichiarate a fine se li possa pagare il dichiarato quale dispensa dovrà essere riportata a spese del detto signor Bosso solamente e non sopravvenendo altro legittimo impedimento convengono che il restante prezzo di detta casa, levato il dichiarato a favore …

Ecc. ecc


DOCUMENTO N. 831

Per tenore del presente scritto, che abbia forza di solenne scrittura, prorogo io sottoscritto Longho ai signori Gio. Stefano e Alfonso fratelli Bossi il patto di grazia loro concesso per redimere i loro beni di Robecchetto e parti circostanti, da loro e dal fu signor Carlo Antonio loro padre venduti al signor dottor collegiato Giacomo Corio sottomessa persona del signor Giuseppe Maria Imbonati figlio licenziato del signor Carlo, a cui sono io infrascritto successo e ciò per anni tre prossimi a venire, qual proroga faccio con la condizione, come si sono offerti detti signori fratelli di farmi avere al termine d’un anno prossimo a venire dai signori Frasconi quel fitto di casa annesso alla mia, dove abito per dirittura al lungo lateralmente a man sinistra subito dentro della porta della mia casa, sito consiste in una stalla verso strada, sito contiguo, che serva a detti signori Frasconi per rudera, altre volte transito di porta parimenti verso strada in un camerino e altro transito per andare a detta strada, suo corridore superiore con altro luogo annesso e finalmente come in fatti, e così con la suddetta condizione e non altrimenti ho fatto e faccio detta proroga ai suddetti signori fratelli, perché altrimenti non intendo averla fatta e il prezzo del detto sito dovrò pagarlo io a detti signori Fiasconi in quella quantità che sarà arbitrata da due amici comuni e da un ingegnere confidente delle parti, o si concerterà fra noi medesimi.
E in fede.
Sottoscritto io Carlo Ambrogio Longho prorogo nel modo e con le condizioni come sopra e non altrimenti, e senza mai mi possa opporre da detti signori fratelli l’eccezione non essere tenuti al fatto d’altri, ne quello starà il loro mano, perché così è la mia intenzione e non altrimenti, come sopra.

Sottoscritto Carlo Canotti Posterla pubblico notaio di Milano.

Nessun commento:

Posta un commento