martedì 23 febbraio 2016

TESTAMENTO DEL SIGNOR GIO. STEFANO BOSSI


DOCUMENTO N. 820

27 marzo 1630

TESTAMENTO DEL SIGNOR GIO. STEFANO BOSSI FU GEROLAMO che istituisce erede il ventre pregnante della signora Bianca Baliona.

Sicut infra habetur in abbreviaturis instrumentorum per nunc quondam d. Augustinum Tuanum olim publicum Mediolani notarium et causidicum collegiatum confectum videlicet.

Nel nome del Signore l’anno corrente dalla Sua Natività milleseicentotrenta indizione decima terza il giorno di mercore ventisette del mese di marzo, circa una hora di notte, essendo accese tre candele, quali fanno chiara luce[1].
Desiderando e volendo io Gio. Stefano Bosso nobile milanese[2]  del già signor Gerolamo abitante in P.C.P.S. Marcellino di Milano,  per grazia di Dio Signor Nostro sano di mente ed intelletto ed anche del corpo, provvedere all’eredità ed ai beni miei, conforme quello che al presente inclina l’animo mio ancora non … qualsivoglia altri testamenti e codicilli, donazioni per causa di morte e ultima volontà, da questo giorno inclusivamente addietro da me fatti e ricevuti tanto da voi notaio infrascritto quanto ancora da qualsivoglia altri notai, imperocché voglio che tutti quelli restino estinti e … per non fatti, e che in presente …..
Ho deliberato di fare come faccio il presente mio testamento …
Umilmente supplico Nostro Signore si degni perdonarmi i miei peccati e concedere salute eterna all’anima mia.
Di più comando ai miei eredi e li obbligo a restituire tutto quello si trovasse pervenuto in me ….
Voglio che il mio corpo quando sarà separato dall’anima mia[3] sia accompagnato alla Chiesa di S. Marcellino da dodici reverendi preti, con le torchie accese di peso di libbre 4 per ciascuna et ivi sepolto nel sepolcro dei miei antenati, quando però in essa chiesa allora non si trovi fatto altro sepolcro sotto nome mio, poscia che trovandosi fatto detto nuovo sepolcro, in tal caso, voglio che detto mio corpo sia riposto in quello[4].
Che subito dopo mia morte si celebrino mille cinquecento messe da morto in aiuto dell’anima mia, cioè nella detta Chiesa di S. Marcellino quel maggior numero d’esse messe che sia possibile e della rimanente parte nella Chiesa dei Padri Riformati, chiamati di S. Maria del Giardino in Porta Nuova, parte nella Chiesa dei reverendi Padri Carmelitani Scalzi, posta tra Porta Cumana e Porta Nuova, parte nelle due Chiese dei Reverendi Padri Cappuccini, una delle quali è posta in Porta Vercellina e l’altra è situata in Porta Orientale, parte nella Chiesa di S. Antonio in Porta Romana, parte nella Chiesa di S. Alessandro in Porta Ticinese, e parte nella Chiesa di S. Maria Segreta dei reverendi Padri della … Somasca in Porta Cumana ossia Porta Vercellina, parte nella Chiesa di S. Maria chiamata della Fontana fuori di detta Porta Cumana, parte nella Chiesa di S. Maria del Carmine in detta Porta Cumana, parte nella Chiesa di S. Marco, parte nella Chiesa di S. Maria degli Angeli chiamata di S. Angelo, parte nella Chiesa di S. Maria della Pace, parte nella Chiesa di S. fedele, parte nella Chiesa della beata Vergine Maria chiamata la Madonna del Castello, parte nella Chiesa di S. Simpliciano, parte nella Chiesa di S. Barnaba, quali tutte chiese sono poste in questa città e che tutte le suddette messe millecinquecento si celebrino agli altari privilegiati per i defunti nelle suddette chiese debitamente refferendo e che la loro celebrazione si compia quanto prima sia possibile, mediante l’elemosina di soldi venti imperiali per la celebrazione di ciascuna delle messe.
Che nella suddetta Chiesa di S. Marcellino il primo giorno che immediatamente seguirà dopo mia morte si celebri ancora un ufficio da morto per salute dell’anima mia senza alcuna pompa, salvo che nella tomba si mettano otto torchie di lire quattro per ciascuna e a tutti gli altari della chiesa due candellotte da sei once ciascuna e ciò sempre oltre le suddette messe.
Inoltre lascio al Capitolo dei Signori Quaranta della Croce di S. Pietro Martire, tra i quali sono aggregato anche io testatore, lire 600 imperiali, da essere pagate nella mani del Tesoriere d’esso Capitolo nel termine d’anni 5, che immediatamente seguiranno dopo mia morte, d’essere convertite alle opere pie o in altro come meglio giudicheranno detti Signori Quaranta.
Di più aggravo l’erede mio a pagare per elemosina e suffragio dell’anima mia e nel termine d’anni uno dopo mia morte … monasteri, chiese et luoghi pii debitamente refferendo le infrascritte somme di denari cioè.
Primo al Monastero di S. Maria chiamata del Giardino in Porta Nuova lire 100 imperiali.
Secondo al Monastero dei reverendi Padri cappuccini in Porta Orientale lire 100 imperiali.
Terzo al Monastero dei reverendi Padri Cappuccini in Porta Vercellina lire 100 imperiali.
Quarto al Monastero delle Reverende Madri Cappuccine in Porta Tosa lire 100 imperiali.
Quinto al Monastero dei reverendi Padri Carmelitani Scalzi in Porta Nuova lire 100 imperiali.
Sesto la Monastero dei reverendi Padri gesuiti di S. fedele lire 100 imperiali.
Settimo al Monastero dei reverendi Padri … degli Infermi chiamati della … in Porta Vercellina Parrocchia di S. Maria Pedone lire 100 imperiali.
Ottavo al Monastero dei reverendi Padri dell’Ospedale … chiamati frati Fatebenefratelli in Porta Nuova Parrocchia S. Bartolomeo lire 100 imperiali.
Nono al Monastero chiamato della Madonna della Fontana fuori Porta Cumana lire 100 imperiali.
Decimo al Monastero delle donne rimesse al S. Crocifisso nella Contrada di S. Pietro in campo Lodigiano lire 100 imperiali.
Undici all’Ospedale dei Poveri mendicanti chiamati della Stella in Porta Vercellina lire 100 imperiali.
Desiderando ad ogni buon fine che le suddette elemosine dovranno cadere in luogo delle altre che solevo fare ai detti parte in legna da fuoco e parte in altro.
Di più aggravo l’erede mio a pagare l’elemosina di lire 100 imperiali nel termine d’anni due dopo mia morte da distribuirsi per elemosina tra i più poveri della detta Parrocchia di S. Marcellino ad arbitrio dei signori miei fratelli e moglie, o ad uno d’essi in mancamento dell’altro, e in mancamento d’essi ad arbitrio degli infrascritti signori Piori e Deputati del Luogo Pio di S. Corona di questa città.
Aggravo ancora l’infrascritto mio erede a pagare lire 600 imperiali nel termine d’anni quattro dopo la mia morte per l’elemosina da convertirsi in maritare sei pute vergini povere con dargli lire 100 imperiali per ciascuna, l’elezione delle quali sarà della signora Clara Maria Arrigoni mia moglie, e in lei mancamento dell’illustrissimo e reverendissimo signor Aluigi Bosso fratello mio osservandissimo, e in mancamento d’ambo essi, tal elezione sia dei suddetti Signori Priori e Deputati di S. Corona, e ciò parimenti in aiuto dell’anima mia.
Ordino ancora che ogni volta alcuno avesse ricorso dal suo curato lamentandosi d’aver patito danno per causa della caccia chiamata sonaglione da me o a mio nome fattasi sopra qualsivoglia beni e tal lamentante nella lui confessione affermerà questo al detto suo curato, e che dopo esso curato in sua coscienza faccia fede del danno patitosi da quello che aveva fatta detta lamentela, voglio e comando che il mio erede subito paghi detto danno a quello che avrà patito conforme alla detta fede che in coscienza sua farà detto curato.
Voglio e comando che siano pagate a Catterina Diana ad ogni lei richiesta lire 300 imperiali per provvedere ai suoi bisogni.
Parimenti comando che M.R. Bernardino Ciaciaguerra sia mantenuto in casa mia, nella misura si è osservato per il passato, cioè datogli gli alimenti opportuni del mangiare e bere e dormire, con più scudi 48 da lire 6 imperiali ogni anno e inoltre fra 4 anni prossimi dopo mia morte gli si paghino lire 300 imperiali una sola volta in ricognizione dei suoi benemeriti, mentre però che vada perseverando nella celebrazione della sua messa tutti i giorni, applicando il suffragio di quella in aiuto dell’anima mia e di quella della signora mia consorte, ed anche delle anime di tutti i miei parenti e altri defunti della mia cara Famiglia Bossi, sepolti nella detta chiesa di S. Marcellino, e anche attenda ai carichi soliti conforme al passato.
Voglio inoltre che alla molto illustre e molto reverenda signora donna Angela Margherita Bossi mia sorella osservandissima si paghino lire 200 imperiali ogni anno anticipatamente sino vivrà naturalmente, e ciò oltre alla solita annuale pensione, tanto dei denari quanto delle tre brente di vino, due delle quali sono di vino bianco e una di vino rosso.
Ordino ancora che alla reverenda suor Jacinta Piona, qual è collocata nel detto Monastero chiamato del Santissimo Crocifisso le si paghino lire 30 imperiali ogni anno anticipatamente finché vivrà naturalmente e questo per elemosina.
Curando similmente che quanto prima sia possibile dopo mia morte si facciano i conti di tutti i massari dei miei beni e che si rimetta loro e si condoni tutto il debito si troveranno avere con me  nell’anno della mia morte, escluso l’addietro, e non compreso le sementi, scorte e agiutorio masserizio quali riservo al mio erede.
Di più ordino come sopra, che oltre alla dotazione da me fatta alla Chiesa di S. Stefano nel luogo di Brusuglio pieve di Bruzzano ducato di Milano in conformità del Breve Apostolico concessomi da Sua Santità e al contenuto nel juspatronato di donazione fra vivi e patti e convenzioni seguiti tra i signori Priore e Deputati del Luogo Pio della Carità di questa città per una parte e me per l’altra ricevuto dal signor Antonio Crivello notaio pubblico di Milano, e anche del … Pio Luogo l’anno 1629 o come in fatti, si celebri solamente la festa d’esso S. Stefano in ciascun giorno di terzo d’agosto ogni anno sino in perpetuo, al quale effetto voglio si piglino sei dei reverendi padri sacerdoti del suddetto Monastero della Madonna della Fontana di Porta Cumana, quali debitamente refferendo celebrino la loro messa alla mattina e poi il Vespero dopo pranzo all’ora debita, e assistano alle altre funzioni spirituali in essa Chiesa detto giorno,e che ai suddetti reverendi sacerdoti e altri che assisteranno alle suddette funzioni spirituali detto giorno se li somministri del desinare convenientemente, conforme il solito.
D più voglio che nella suddetta Chiesa di S. Stefano si mantenga accesa la candela o una lampada tutti i giorni del sabato e anche tutti i giorni della vigilia e tutti i giorni della solennità di S. Stefano che si celebra il 26 dicembre.
Comando ancora che ad ogni richiesta del detto illustrissimo signor Aluigi Bosso gli siano pagatele lire 6.000 imperiali coi suoi interessi che gli devo per la possessione del luogo di Robecchetto nella pieve di Dairago.
Comando ancora che quanto prima si attenda alla perfezione della mia cappella posta nella detta Chiesa di S. Marcellino, con porvi ancora un’ancona con sopra l’effigie della Beatissima Vergine chiamata di Loreto, alla quale assistino da una parte l’effigie di S. Stefano e dall’altra quella di S. Gerolamo, e che alla detta Cappella si celebri una messa cantata con la musica ogni giorno della Annunciata della beatissima Vergine, e di più di mantenga accesa la lampada ogni giorni di sabato e di tutte le vigilie e delle feste dedicate ad onore della B.V., e finalmente subito sarà perfetta detta Cappella si paghino lire 1.200 imperiali ai Priori e Scolari della Scuola del Santissimi sacramento eretta nella detta Chiesa di S. Marcellino, quali nell’atto del pagamento d’esse lire 1.200, e a contemplazione del godimento loro obblighino detta Scuola e beni  di quella in forma valida a far celebrare essa Messa cantata ogni anno come sopra, e alla manutenzione della suddetta lampada accesa i tempi sopra espressi e anche alla manutenzione della cera e della musica nel suddetto giorno dell’Annunciata, e all’ornamento della Cappella in tal giorno.
Lascio inoltre a detto monsignor Aluigi Bossi e alla suddetta signora Clara Arrigoni l’usufrutto generale di tutti i miei beni ed eredità, sino che naturalmente vivranno e in mancamento dell’uno succeda l’altro nel tutto anche senza obbligo di far alcun  inventario, né di render conto alcuno con che però durando il detto usufrutto sostengano  i carichi annuali spettanti ad essa mia eredità e beni.
 E quali signori Aluigi e Clara Arrigoni deputo in tutori, e finita la tutela, curatori generali dell’erede, eredità e beni miei, senza obbligo di dare alcuna sicurtà dalla quale quando sia espediente li libero come anche libero del rendimento del maneggio, e .. ancora per rispetto di quello si potesse dire omesso o negletto.
Caso poi che ambi essi signori Aluigi e Clara mancassero durando la suddetta tutela e cura in loro mancamento ho eletto ed eleggo tutori e finita la tutela curatori dei detti eredi, eredità e beni miei i suddetti signori Priore e Deputati di S. Corona che allora saranno, sino che detto mio erede avrà compiuto l’età sua d’anni venti, e che mentre essi signori Priore e Deputati sosterranno tale carico possano disporre della somma di lire 1.200 imperiali ogni anno da levarsi dai frutti di detta mia eredità, e quella convertire nelle elemosine, ovvero in altre opere pie, come meglio a loro sarà in gusto.
Ordino ancora che quando detta signora Clara volesse rimaritarsi, o non le piacesse abitare nella detta mia casa di nostra abitazione qua in Milano, in tal caso resti priva di quanto ho disposto a suo favore nel presente testamento, e in luogo di quelli le siano pagate lire 6.000 imperiali, a contemplazione del prezzo della dote, e altro destinato, per uso e ornamento suo, e pervenuto alle mie mani oltre però la dote e aumento da me costituitole e fattole, e alle miei altre gioie e ori e ogni altro destinato a caso e per ornamento d’essa signora Clara, quale in virtù dello Statuto di Milano acquista la moglie sopravvivente al marito senza figli di quel matrimonio.
Dichiaro poi che quando detto signor Aluigi mio fratello giudicasse che l’usufrutto dei miei beni et eredità non fosse bastante per sostenere i carichi spettanti alla detta mia eredità, e anche a quello che convenesse a Sua Signoria onorevolmente conforme allo stato suo, ovvero che fosse espediente estinguere tali carichi o altri debiti spettanti alla detta mia eredità, e che ciò non si potesse compire senza alienare di qualche parte di essa mia eredità e beni sia lecito a detto monsignore Aluigi a suo piacere et senza altra licenza e autorità vendere quella parte tanto de censi e redditi annui quanto dei beni stabili che possiedo nel luogo e territorio di Garbagnate pive di Bollate ducato di Milano e altrove che sarà in lui gusto, escludendo però sempre, e in ogni caso, l’alienazione della suddetta mia casa di solita abitazione qui in Milano e casino annesso alla scala maggiore di detta casa, e ancora li beni che possiedo nel detto di Brusuglio e suo territorio, atteso che questi corpi di beni voglio si conservino perpetuamente nel mio erede, e che perciò non si possano mai alienare per qualsivoglia causa e accidente.
E in mancamento di detto monsignor Aluigi nei casi però suddetti concedo l’istessa autorità a detti signori Priore e Deputati di S. Corona sino durerà il carico di detta tutela et cura.
Lascio ancora per ragione d’insinuazione e con ogni altro miglior modo a Bianchina Baliona madre del soprascritto ventre pregante la somma di lire 4.000 imperiali, da esserle pagate al tempo del suo matrimonio temporale o spirituale, e però voglio che nel termine di un mese, immediatamente seguente dopo la mia morte dei migliori e più pronti effetti della mia eredità si consegnino a partecipazione dei luoghi del Banco S. Ambrogio di questa città dette lire 4.000 imperiali e in moneta di cambio ad effetto si convertino nella dote temporale o spirituale della suddetta Biancha e che gli utili risulteranno da esse 4.000 lire dopo la mia morte sino al matrimonio d’essa cadano a lei beneficio, con dichiarazione che trovandosi la detta Bianca al tempo di mia morte il presente legato s’intende compito ed estinto senza altra dichiarazione di legge né di uomo.
Negli altri tutti miei beni mobili et immobili, ragioni, crediti, azioni e nomi de debitori e qualsivoglia altri effetti che ho e al tempo di mia morte lascerò ho instituito et instituisco erede mio universale, nomina dolo, come lo nomino, con mia bocca propria, il ventre pregnante della detta Biancha Bagliona e quello che nascerà da detto ventre pregnante mentre però sia maschio e maschi da ipsa e per tutto il mese di luglio prossimo a venire di questo anno corrente 1630, e che al sacro battesimo gli si metta nome Gerolamo, in memoria del detto già signor mio padre, e voglio che quanto prima sia possibile, dopo la sua nascita sia legittimato solennemente, acciò resti abile e capace a tutta la successione dell’eredità e dei beni miei e ad ogni altra persona tanto in virtù di testamento e ultima volontà, quanto ancora senza testamento, e anche ad ogni altri onori, privilegi, prerogative, gradi e dignità, come se veramente et realmente fosse procreato e nato di legittimo matrimonio e perciò costituisco voi notaro procuratore irrevocabile a poter ricercare et ottenere la suddetta legittimazione e a fare quanto sarà spediente per tal effetto e dopo detto prima mio erede, gli ho sostituito et sostituisco i suoi figli maschi legittimi e di legittimo matrimonio nati e procreati
E … d’essi egualmente e in mancamento loro i figlioli maschi d’essi figlioli maschi legittimi e naturali nati e procreati di legittimo matrimonio come sopra, e successivamente i suoi discendenti maschi, e discendenti maschi d’essi discendenti maschi sino in infinito per stirpe però sempre, e non già per testa e il mancamento dei maschi legittimi e come sopra succedano in tutto come sopra i maschi e discendenti maschi legittimi sopra ai maschi illegittimi, e con la prerogativa del grado e la reciproca sostituzione d’essi, e tutto ciò ancora .. pupillarmente e per fedecommesso et con ogni altro miglio modo ho potuto e posso.
Al qual effetto proibisco ogni obbligante e qualsivoglia altro contratto e …, tanto fra vivi quanto i ultima volontà, dei beni ed eredità miei, e di qualsivoglia parte loro, ancora per rispetto della legittima Trebell., e falcidia, e ad ogni altra parte ancorché minima d’essi beni ed eredità miei, e quando la suddetta proibizione perpetua non si potesse estendere alla legittima, in tal caso proibisco obbligazione ed alienazione e qualsivoglia altro contratto e distrato tanto fra vivi quanto i ultima volontà anche per rispetto d’essa legittima, almeno sino che detto mio erede avrà compiuto l’età sua d’anni trenta, atteso che mia volontà è che tutti  i beni ed eredità miei si conservino nelle persone debitamente refferendi, nominate tanto di sopra quanto abbasso sino in perpetuo alla forma di questi mio presente testamento.
Quando poi dal suddetto ventre pregnante di detta Bianca Bagliona, e nel suddetto termine nascesse solamente femmina, ordino che quella sia battezzata sotto il nome di Clara e a quella al tempo del suo matrimonio temporale se gli paghi la somma di lire 50.000 imperiali; mentre però osservi le condizioni sottoscritte maritandosi poi spiritualmente, voglio che abbia solamente quella dote ordinaria conforme agli ordini dei superiori ecclesiastici, con gli altri soliti apparecchi con più l’annua pensione di lire 100 imperiali sino vivere naturalmente, e … oltre che in tanta parte dei miei beni ed eredità, quanto compisca la somma di lire 50.000 imperiali succeda Bianca figlia mia naturale e legittimata come per istrumento di essa legittimazione rogato da voi notaio infrascritto all’ 9 settembre 1622 come in fatti, la quale Bianca in detto caso l’ho nominata et nomino con propria mia bocca in erede e per erede mia in tanta parte però solamente della detta mia eredità e beni, quanto capisce la somma di lire 50.000 imperiali da esserle pagata al  del suo matrimonio temporale, le quali però lire 50.000 imperiali voglio siano pagate a detta Bianca al tempo del lei matrimonio temporale ancorché dal detto ventre pregnante della suddetta altra Bianca Bagliona e nel detto termine nascesse maschio, come sopra, osservando però anche essa Bianca figlia mia naturale nel maritarsi temporalmente le dette sottoscritte condizioni, e quando detta Bianca figlia mia naturale legittimata come sopra volesse maritarsi spiritualmente in tal caso voglio che abbia solamente quella dote spirituale con suoi accessori conforme agli ordini come sopra, con più l’annuale pensione di lire 100 imperiali durante sua vita naturale, e non più oltre.
Ecc. ecc.



[1] Per sgombrare ogni dubbio che l’atto fu redatto senza inganno di sorta.
[2] Qualifica chiara e precisa.
[3] Afferma qui il suo convincimento, ribadito dalla dottrina della Chiesa.
[4] Il testatore aveva dunque in mente di farsi costruire un nuovo sepolcro nella Chiesa di S. Marcellino.

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